Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1273 del 27 novembre 2020, ha accolto il ricorso di un ricercatore del CNR che in virtù della stabilizzazione aveva perso la pregressa anzianità di servizio maturata perchè “precaria” a tempo determinato.

La sentenza del Tribunale è molto interessante in virtù di molteplici profili, difatti, ha stabilito il Giudice che la clausola 4 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, non può essere esclusa per il fatto che il rapporto di lavoro “precario” abbia successivamente acquisito stabilità attraverso la “stabilizzazione”.

Pertanto, il Tribunale ha disatteso la risalente giurisprudenza amministrativa che aveva affermato che la “stabilizzazione” non costituisce una forma di “conversione” del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, ma la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato sulla base di alcuni presupposti di fatto.

Avv. Gianfranco Nunziata

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