Per ottenere la giusta retribuzione e anzianità di servizio il personale scolastico – di ruolo e precario – è costretto ad adire le vie legali

Il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, il giorno 12 giugno 2020, condividendo la giurisprudenza costante in materia di riconoscimento dell’anzianità di servizio ha emesso due sentenze, la prima riguardante personale non di ruolo, in forza di contratti a tempo determinato, e la seconda concernete personale di ruolo:

  1. con la sentenza n. 763/2020 del 12.06.2020 ad un precaria ATA, è stato riconosciuto il diritto ad essere equiparata nel trattamento economico dei lavoratori del medesimo comparto assunti a tempo indeterminato in quanto di ruolo. Pertanto, è stato ribadito il principio di non discriminazione (secondo la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE) nonché la non prescrizione dell’anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti. Il Ministero è stato condannato al pagamento in favore della ricorrente delle differenze stipendiali maturate anche a titolo di trattamento di fine rapporto;
  2. con la sentenza n. 765/2020 del 12.06.2020 al ricorrente di ruolo è stato riconosciuto, ai fini della ricostruzione della carriera, l’intero servizio prestato in posizione di pre-ruolo sino all’immissione in ruolo sempre in virtù del principio di non discriminazione (secondo la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE) atteso che la ricostruzione riguarda l’anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro a tempo determinato. Quindi, il Ministero è stato condannato alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici ed al pagamento delle differenze retributive maturate.

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