OMESSO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DURANTE IL PERIODO DEL CORONA VIRUS, IL TRIBUNALE DI VENEZIA SOSPENDE IL PAGAMENTO

L’art. 91 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 stabilisce): «(…) Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente  decreto  è  sempre  valutata  ai  fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti  degli  articoli  1218  e 1223 c.c., della responsabilità del  debitore,  anche  relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”».

Ai sensi dell’art. 1218 c.c.: «Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e’ tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo e’ stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».

Quindi, ad oggi in base al D.L., il Tribunale di Venezia ha dato ragione a un commerciante e ha sospeso la procedura esecutiva proposta dal proprietario dell’immobile contro il conduttore.

Inoltre, è sempre possibile che il locatore proponga di conservare il rapporto offrendo una riduzione del canone (1467 c.c.) oppure rinegoziare il contratto (1375 c.c.).

Infine, l’art. 65 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa (non rientranti fra quelle essenziali di cui al D.P.C.M 11 marzo 2020), per il mese di marzo 2020, un credito di imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, purché relativo agli immobili rientranti nella sola categoria catastale C1 (negozi e botteghe).

Infine, qualora conduttore e locatore vogliono accordarsi per la riduzione temporanea del canone di locazione basterà sottoscrivere un semplice accordo che dovrà essere depositato unitamente al modello 69 (da reperire presso il sito dell’Agenzia) presso l’Agenzia delle Entrate dove era stata fatta la registrazione iniziale del contratto.

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