Dall’esame dell’art 28 del Decreto Legge del 02.03.2020 n. 9 e dell’art. 88 del Decreto c.d. Cura Italia (L. 24.04.2020 n. 27) viene stabilito, in merito ai viaggi e concerti, rispettivamente che:
- per i viaggi il vettore, entro quindici giorni procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione;
- Per i concerti o spettacoli di qualsiasi natura il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
“Obbligare” il voucher – invece del rimborso – è indubbiamente una misura non proporzionata ai veri interessi di una delle parti perché è ovvio che si può avere interesse a partire oppure a vedere quel concerto solo ed esclusivamente in quel determinato periodo, quindi, sembra che il legislatore abbia limitato i diritti dei consumatori rispetto al codice del turismo e alle direttive europee, infatti, l’articolo 12 della direttiva CE 2015/2302 ribadisce che l’organizzatore deve garantire al consumatore il rimborso integrale di quanto già pagato.
Perciò, a fronte di una norma vigente non vi sono altre strade che quello di tutelare i propri diritti dinanzi alle Autorità Giudiziarie dove gli operatori invocheranno la normativa italiane mentre i consumatori chiederanno la disapplicazione in favore delle norme comunitarie e dei principi costituzionali.