Didattica a distanza. Un’opportunità da non perdere

Indubbiamente l’emergenza coronavirus (COVID – 19) ha comportato un cambiamento radicale e repentino del lavoro del  personale  scolastico  che  per  la  prima  volta  è  stato  “costretto  per  forza maggiore” a lavorare non più “in presenza” ma a casa (cd. smart working).

Quindi,  con  grande  flessibilità  e  abnegazione  il  personale  scolastico  –  privo  di  riferimenti normativi e in molti casi di strumenti – ha proseguito il rapporto con gli alunni/famiglie senza alcuna soluzione di continuità garantendo il diritto allo studio previsto dall’art. 34 dalla Costituzione.

Indubbiamente,  lo smart working ha i seguenti vantaggi:

  1. evitare spostamenti quotidiani;
  2. scegliere i propri spazi. Molte volte le aule e le scuole sono prive di qualsiasi confort;
  3. lavorare su obiettivi prefissati e rideterminare con precisione tempi e spazi.

Quindi, la sfida a cui si dovrà confrontare tutto il mondo scolastico – successivamente alla fine dell’emergenza  coronavirus  –  sarà  quella  di  verificare  la  fattibilità  di  estendere  lo  smart  working  – anche  dopo  la  fine  della  pandemia  –  ovviamente  definendo,  con  tutte  le  parti,  i  parametri normativi e le tutele secondo le criticità che ad oggi stanno emergendo.

  1. OBBLIGO DEI DOCENTI

L’attività didattica è stata sospesa e, quindi, si è attivata la cd. didattica a distanza. Orbene:

– non c’è alcun obbligo da parte dei docenti e studenti alla didattica a distanza. Ad oggi – anche a causa della situazione emergenziale – manca un quadro normativo in merito, quindi, non è possibile “bocciare”.  Bisogna  valutare  e  non  necessariamente  attribuire  voti.  Pertanto,  occorre  uno  specifico  provvedimento legislativo che stabilisca e autorizzi misure “telematiche” sulla valutazione degli alunni e in merito gli esami di Stato.

– per ciò che riguarda la didattica a distanza occorre verificare cosa stabilisce la contrattazione integrativa in merito ai criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso  da  quello  di  servizio.  Perciò,  in  assenza  di  contrattazione  integrativa  nessuno  può  essere obbligato:  ad  un  orario  di  servizio,  a  compilare  schede  sul  “monitoraggio”,  ad  usare  determinati strumenti  o  ad  effettuare  videoconferenze  le  quali  sicuramente  –  in  ogni  caso  –  potranno  avere  la finalità  di  consolidamento  e  di  approfondimento,  ma  non  potranno  generare  valutazioni  definitiva degli alunni. Si ribadisce, inoltre, che la didattica a distanza – in ogni caso – non può essere intesa come sostitutiva di una didattica in presenza atteso che mancano ad oggi norme a riguardo (è attiva sul sito del  Ministero  Istruzione,  la  pagina  “Didattica  a  distanza”).  Dunque, il  docente  non  ha  l’obbligo  di adempiere al suo orario settimanale curriculare, previsto per il normale svolgimento delle lezioni.

–  nessuno  può  essere  obbligato  a  firmare  il  registro  elettronico.  Sul  punto  si  osserva  che  il registro elettronico che è direttamente collegato alla presenza del docente in classe è un atto pubblico, quindi, chi scrive il falso commette un reato (falso ideologico in atto pubblico 479 c.p. oppure falso in documenti informatici di cui all’art. 491 bis c.p). Pertanto, non c’è alcun obbligo di segnalare l’assenza degli  alunni.  Lo  stesso  Ministero  tra  l’altro  ha  chiarito  che  le  assenze  degli  alunni  nei  periodi  di sospensione  delle  attività  didattiche  dovute  all’attuale  situazione  di  emergenza  epidemiologica  non saranno conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico.

Quindi, secondo numerose sentenze: “I registri degli insegnanti sono atti pubblici aventi fede privilegiata, le cui risultanze possono essere poste in discussione soltanto a seguito di eventuale querela di  falso;  e  va  rimarcato che  eventuali  vizi o  irregolarità  nella  tenuta  dei  registri  degli  insegnanti  non possono  riflettersi  sulla  legittimità  del  giudizio  finale  posto  che  i  registro  medesimo  rappresenta  una mera verbalizzazione dell’andamento e del rendimento dell’alunno nel corso dell’anno; mentre il giudizio si  concretizza,  poi,  in  modo  conclusivo,  nella  decisione  che  il  Consiglio  di  classe  assume  al  termine  di ciascun anno scolastico”.

– In merito ai collegi docenti, il D.P.C.M. del 04.03.2020, all’art. 1 comma 1 lettera a), sospende tutte  le  riunioni  in  cui  è  coinvolto  personale  dei  servizi  pubblici  essenziali.  Quindi,  anche  i  collegi docenti, non possono avere luogo in quanto rappresentano un rischio.

Infine,  i  periodi  di  assenza  dal  servizio  imposti  dai  provvedimenti  di  contenimento  del fenomeno epidemiologico da COVID-19,  costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge (D.L. 9/20 art. 19 comma 3).

  1. DIRITTI DI CHI LAVORA TRAMITE VIDEO-TERMINALI

Secondo gli ultimi decreti emessi, durante il periodo emergenziale, le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro  contrattuale  e  normativo  vigente,  possono  svolgersi  nelle  modalità  del  lavoro  agile  anche attraverso  apparecchiature  informatiche  e  collegamenti  telefonici  e  telematici,  per  contenere  ogni diffusione del contagio.

È  indubbio  che  il  lavoro  agile,  Smart  Working,  pone  un  equilibrio  difficile:  bisogna  esserci, avere un contatto costante, allo stesso tempo proprio il collegamento digitale, problemi per le famiglie con più figli, con genitori che hanno bisogno di usare pc e telefoni per lavoro, o con genitori che sono fuori per lavoro. Quindi, la cosa più difficile è “mantenere” l’equilibrio atteso che il personale scolastico si trova – spesso – a dover essere contemporaneamente: docente/coniuge/genitore.

Occorreranno – dopo la fine dell’emergenza – attente riflessioni e tutele perciò che concerne lo stress  da  lavoro  correlato  inteso  come  percezione  di  squilibrio  avvertita  dal  docente  quando  le richieste  provenienti  dall’organizzazione  e/o  dell’ambiente  di  lavoro  (inteso  anche  come  famiglia) eccedono le proprie capacità individuali per fronteggiarle.

Lo Smart Working è tutelato anche comunitariamente, difatti, chi lo svolge deve avere gli stessi diritti (anche economici) rispetto a chi lavora in aula.  

Pertanto,  qualora  il  docente  lavori  tramite  postazioni  pc  e,  quindi,  con  l’ausilio  di videoterminali si fa presente che ha diritto a una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale ai sensi del T.U. per la sicurezza, il D.L.G.S. n. 81 del 2008.

Inoltre, anche per il “lavoro da casa”  il Dirigente Scolastico ha responsabilità in materia di sicurezza, per  di  più,  l’INAIL  (Circolare  n.  48),  si  è  pronunciata  in  merito  ad  alcune  questioni  come  tutela assicurativa, classificazione tariffaria, retribuzione imponibile dichiarando che nessuna modificazione subisce il lavoratore con l’adozione di lavoro in modalità agile, infatti, è garantita anche la tutela in caso di infortuni e malattie professionali. 

  1. TUTELA DELLA PRIVACY E TUTELA DEI MINORI

L’emergenza  corona  virus  ha  fatto  nascere  numerose  riflessioni  in  merito  alla  tutela  della privacy.  Ad  oggi,  pertanto,  manca  una  dettagliata  disciplina  legislativa  finalizzata  a  tutelare  il lavoratore dal controllo a distanza preservando la sua privacy e ovviamente la sua salute.

Nessun  bisogno  di  consenso  occorre  alle  scuole  e  le  università  che  utilizzano  sistemi  di didattica a distanza. Quindi, non occorre il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e atenei.

Ai  dati  personali  dei  minori,  inoltre,  va  garantita  una  specifica  protezione  poiché  i  minori possono  essere  meno  consapevoli  dei  rischi,  delle  conseguenze  e  dei  loro  diritti.  Tale  specifica protezione deve, in particolare, riguardare l’utilizzo dei loro dati a fini di marketing o di profilazione (Garante privacy prime istruzioni per l’uso  del 30.03.2020).

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